Riforma del codice del consumo: cosa cambia?

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Riforma del codice del consumo: cosa cambia? 1 Riforma del codice del consumo: cosa cambia?Entrerà in vigore il prossimo 14 giugno la riforma del codice del consumo. Le nuove norme, approvate il 21 febbraio 2014 (decreto legislativo n.21), recepiscono la direttiva europea sui diritti dei consumatori che si pone l’obiettivo di “riequilibrare l’asimmetria informativa tra impresa e consumatore, estendere il diritto di ripensamento di chi acquista beni o servizi fuori dai locali commerciali e a distanza, introdurre l’obbligo di forme scritte nei contratti a distanza”.

La riforma riguarda principalmente i contratti stipulati a distanza e quelli negoziati fuori dai locali commerciali, impegnando le aziende ad alcune piccole modifiche riguardanti soprattutto gli obblighi informativi e il diritto di recesso da parte del consumatore.

Diversamente da quanto uscito nelle scorse settimane, rimane la possibilità per le aziende di utilizzare un “supporto durevole” per la conferma del contratto a distanza, salvo però aver ottenuto il consenso da parte del consumatore.

Ecco le principali novità introdotte dalla riforma.

 

1. Ambito di applicazione

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati tra professionisti e consumatori, inclusi i contratti per la fornitura di servizi come acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento. Sono oggetto delle nuove norme i contratti a distanza, i contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed altre tipologie particolari di contratto.

Rimangano esclusi invece i seguenti tipi di contratto: il credito a consumo, i contratti a distanza di servizi finanziari, la multiproprietà, i contratti turistici, i contratti commerciali stipulati fuori dai locali commerciali ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro.

 

2. Obblighi informativi

Nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali il professionista è obbligato a dare una serie di informazioni aggiuntive, come le caratteristiche principali dei beni o dei servizi in vendita, i contatti e l’indirizzo dell’azienda, il prezzo totale dei beni (compresi eventuali costi aggiuntivi), le modalità di pagamento, i costi per la restituzione dei beni, l’esistenza di eventuali codici di condotta e la durata del contratto.

 

3. Requisiti formali per i contratti a distanza

Nei contratti conclusi online, il pulsante o il link tramite il quale effettuare l’ordine deve indicare chiaramente che il consumatore sta per pagare una somma di denaro.

Nei contratti conclusi a telefono il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto anche mediante firma eletttronica. La conferma, però, può avvenire anche su “supporto durevole”, solo previo consenso espresso dal consumatore.

Il venditore fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e, al più tardi, al momento della consegna dei beni o dell’attivazione del servizio.

 

4. Diritto di recesso

Il diritto di recesso da parte del consumatore passa dagli attuali 10 ai previsti 14 giorni. In caso di violazione dell’obbligo informativo da parte del professionista il consumatore ha 12 mesi + 14 giorni per rescindere il contratto e non deve sostenere il costo di restituzione dei beni.

Il diritto di recesso scade dopo 14 giorni a partire dalla data di conclusione del contratto nel caso della vendita di servizi, e dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni nel caso della vendita di prodotti.

Il consumatore restituisce i beni senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere il contratto.

 

Per aver maggiori informazioni guarda gratuitamente l’incontro tenuto sul tema dall’avvocato Marco Maglio, specializzato in privacy e trattamento dati.

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